Safeguardian – MOG

Safeguardian – MOG

Dal 30 agosto 2024 la Tango Donda Asd adotta il seguente

Modello organizzativo in tema di Safeguardian

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Il modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva ha la finalità di fornire ad un’associazione sportiva dilettantistica degli strumenti, nell’ambito degli associati/tesserati o associate/tesserate (di seguito associati/tesserati) per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tre le quali: a) l’abuso psicologico; b) l’abuso fisico; c) la molestia sessuale; d) l’abuso sessuale; e) la negligenza; f) l’incuria; g) l’abuso di matrice religiosa; h) il bullismo, il cyberbullismo: i) i comportamenti discriminatori.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’ASD Tango Donda di seguito, l’Associazione), come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’Associazione, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding. L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti gli associati/tesserati-associate/tesserate (di seguito associati/tesserati), in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti gli associati/tesserati. Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere comunicato agli associati, pubblicato sulla homepage dell’eventuale sito dell’Associazione, a nonché comunicato al Safeguarding Office dell’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o Responsabile Safeguarding nominato direttamente dall’Associazione. Tutti gli associati/tesserati sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente modello e pertanto possono essere oggetto di provvedimento disciplinare e meccanismi sanzionatori nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello e dal codice di condotta.

Diritti e doveri

A tutti associati/tesserati sono riconosciuti i diritti fondamentali:
– a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
– alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
– a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
Coloro che prendono parte a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti degli associati/tesserati.
I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri associati/tesserati sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela degli associati/tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie adottato dall’EPS di appartenenza.

Prevenzione e gestione dei rischi

Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
– l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell’associato/tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
– l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica dell’associato/tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un associato/tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
– la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
– l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un associato/tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare l’associato/tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
– la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi associato/tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dell’associato/tesserato; – l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; – l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
– l’incuria: la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
– L’abuso di matrice religiosa”: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
– il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più associati/tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sull’associato/tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un associato/tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
– i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

L’Associazione oppure il Consiglio Direttivo dell’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti gli associati/tesserati. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, dovrà essere soggetto autonomo, ove possibile verrà selezionato tra eventuali soggetti presenti nell’associazione con esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate, parteciperà ai seminari informativi organizzati dall’EPS al quale l’Associazione è affiliata e non dovrà aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato in particolare per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni) e a richiesta del Consiglio Direttivo dovrà essere presentato il certificato del casellario giudiziale. In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all’interno dell’Associazione svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento del presente modello e del codice di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive. Il Responsabile safeguarding sarà tenuto ad effettuare opera di sensibilizzazione verso i membri dell’Associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti. Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell’associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute. Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione potrà sospendere o rimuovere il Responsabile safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell’associazione relative alla protezione dei minori.

Uso degli spazi dell’Associazione

Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di associati/tesserati minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte le misure necessarie a prevenire situazione di rischio. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’Associazione. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a associati/tessereati sotto gli 8 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale. In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria o luogo dove viene prestata assistenza medica è consentito all’eventuale medico sociale o medico/infermiere/personale paramedico intervenuto o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Trasferte

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Inclusività

L’Associazione garantisce a tutti i propri associati/tesserati e agli associati/tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. L’Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche associati/esserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti associati/tesserati i per l’Associazione loro coetanei. L’Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni. Segnalazione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di associati/tesserati o di persone terze, nei confronti di altri associati/tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dall’Associazione tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email safeguardinglt@gmail.com, la password di accesso a tale indirizzo email sarà in possesso esclusivamente del Responsabile. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Safeguarding Office dell’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza per la tutela degli associati/tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie. In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine. L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei degli associati/tesserati che abbiano in buona fede:
– presentato una denuncia o una segnalazione;
– manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
– assistito o sostenuto un altro associato/tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
– reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
– intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

Tutti gli associati/tesserati sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente modello e pertanto possono essere oggetto di provvedimento disciplinare e meccanismi sanzionatori nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente modello e dall’eventuale Codice di Condotta, possono essere oggetto delle seguenti sanzioni in relazione alla natura e gravità della violazione commessa:
– richiamo verbale per mancanze lievi;
– ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni;
– radiazione dall’Associazione
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
– mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della eventuale documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
– violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e dell’eventuale documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
– violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
– effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
– violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;
– violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
– atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
– mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore.
Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
– richiamo verbale per mancanze lievi;
– ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto precedente;
– risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:
1. incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello e codice di condotta attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale , ovvero che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
– richiamo verbale per mancanze lievi;
– ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto precedente;
– rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.

Obblighi informativi e altre misure

L’Associazione è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale (ove sia possibile e l’Affiliata abbia sito internet). Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l’Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i soci e a tutti gli degli associati/tesserati, nonché collaboratori e volontari. L’Associazione deve informare l’associati/tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché fornire i moduli per formulare la segnalazione. L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ed al Safeguarding Office del Ente di Promozione Sortiva di appartenenza. L’Associazione deve dare diffusione presso i propri associati/tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza degli associati/tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele. L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di, o l’accesso, a eventuali materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa agli associati/tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive. L’Associazione deve dare comunicazione agli associati/tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dall’EPS di appartenenza.

Responsabile Sefguardian della Tango Donda Asd

Si comunica che il responsabile Safeguardian della Tango Donda Asd è la socia Anna Amelia come da verbale assemblea dei soci n. 2/2024 del 18/06/2024.

Adottato il 30/08/2024